("Enciclopedia del Diritto" - ed. Giuffrè)
Civile
Il diritto privato (diritto civile, commerciale, bancario)
Nell’Ordinamento giuridico italiano si distingue tra diritto pubblico e diritto privato.
Quando si parla di diritto pubblico si intende la raccolta delle norme che regolano il funzionamento dello Stato, dei suoi organi, delle sue promanazioni (come gli enti pubblici e le amministrazioni), gli enti locali (come Comuni, Regioni e ex Province) e dei rapporti tra cittadini e Stato. Nel diritto pubblico rientrano: il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, il diritto degli enti locali, il diritto costituzionale, il diritto tributario e il diritto penale.
Quando si parla di diritto privato si intende la raccolta delle norme che regolano i rapporti tra privati cittadini oppure tra cittadini ed enti pubblici quando questi non esercitano il loro potere di comando. Nell’ambito del diritto privato vi sono molte distinzioni; tra queste, le più importanti, sono: il diritto civile, il diritto del lavoro e il diritto commerciale.
Il diritto civile comprende: la materia dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, delle persone e della famiglia, delle successioni, della responsabilità civile, del diritto bancario.
Il diritto commerciale si sviluppa intorno alla nozione di imprenditore e impresa e si occupa in particolare della disciplina delle imprese organizzate in forma societaria (nonché di altri istituti quali i titoli di credito o i cosiddetti contratti commerciali, che rilevano soprattutto nei rapporti tra imprenditori e tra loro e i consumatori).
Gran parte del diritto privato è contenuta nel codice civile e ci sono molte norme che disciplinano i rapporti tra i cittadini che sono contenute in leggi distinte dal codice.
Si tratta delle cosiddette leggi complementari, chiamate in questo modo perché completano la disciplina del codice regolando alcune materie in esso non considerate, oppure regolano in modo più compiuto alcune questioni per le quali il codice fornisce una disciplina unica.
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Il codice civile italiano si divide in sei libri che trattano rispettivamente delle persone e della famiglia, delle successioni, della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti.
Il primo libro del codice civile tratta: "delle persone e della famiglia"
Nell’ambito del diritto di famiglia, primo libro del codice civile, si troveranno le norme che disciplinano, ad esempio, il matrimonio, la separazione dei coniugi, la filiazione, la potestà genitoriale, ordini di protezione contro gli abusi familiari, tutela dei minori, affidamento.
Il divorzio, invero, è disciplinato da una Legge dello Stato specifica, la n. 898 del 01/12/1970.
Sempre nel primo libro del codice civile si troveranno disciplinate anche le misure di protezione delle persone prive (in tutto o in parte) dell'autonomia: amministrazione di sostegno e interdizione.
Il secondo libro del codice civile tratta: "delle successioni"
Per quanto invece attiene alle successioni, secondo libro del codice civile, sono disciplinati le successoni legittime, testamentarie e le regole generali delle successioni.
Il libro secondo disciplina anche le donazioni e la divisione.
Il terzo libro del codice civile tratta "della proprietà"
Il terzo libro del codice tratta dei beni mobili e immobili, della proprietà, dell'usufrutto, delle servitù, della comunione, etc.
Il quarto libro del codice civile tratta: "delle obbligazioni"
Il quarto libro del codice discliplina, tra l'altro, i singoli contratti, le obbligazioni, i titoli di credito e i fatti illeciti con le diverse fattispecie di risarcimento del danno.
Il quinto libro del codice civile tratta: "del lavoro"
cfr. l'apposita sezione di questo sito.
Il sesto (e ultimo) libro del codice civile tratta: "della tutela dei diritti"
il pegno, le ipoteche, le surroghe, i sequestri, le trascrizioni, le esecuzioni forzate e, di grande importanza, le decadenze e le prescrizioni.
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