E' possibile impugnare le cartelle dell'Agenzia delle Entrate di Riscossione (ex Equitalia).
Le cartelle di pagamento emesse da Equitalia sono impugnabili entro termini differenti e tassativi. Questi mutano a seconda sia del motivo dell'impugnazione sia della natura dell’importo che l’Agente della riscossione chiede in pagamento.
A titolo meramente indicativo e non esaustivo si indicano alcuni esempi.
E' opportuno, vista la complessità della norma vigente, rivolgersi subito al professionista al fine di poter effettuare un'attento studio di fattibiliutà della notifica ricevuta.
1) se la cartella si riferisce a sanzioni per violazioni del codice della strada:
– trenta giorni;
– venti giorni di tempo [se il motivo dell’impugnazione è qualche vizio formale della cartella stessa (ad esempio, mancanza di firma della cartella, mancanza delle indicazioni del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo o di compilazione della cartella etc.)];
2) se la cartella si riferisce a contributi previdenziali Inps o Inail:
– quaranta giorni se il motivo di impugnazione si riferisce a vizi relativi al ruolo;
– venti giorni di tempo per proporre opposizione se eccepirà vizi formali relativi alla cartella;
3) se la cartella si riferisce a tasse o tributi statali o comunali, il cittadino avrà solo e sempre sessanta giorni di tempo per impugnarla qualunque sia il vizio che vorrà sollevare e dovrà farlo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’Ente creditore.