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Tributario

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"La privata proprietà non venga stremata da imposte eccessive. Il diritto della proprietà derivando non da legge umana, ma dalla naturale, lo Stato non può annientarlo, ma solamente temperarne l’uso ed armonizzarlo col bene comune, ed è ingiustizia ed inumanità esigere dai privati, sotto nome d’imposte, più del dovere". 

                                            Papa LEONE XIII (Lettera enciclica “Rerum Novarum”)

Diritto Tributario

Diritto tributario può definirsi quel complesso di norme e di principi che presiedono all’istituzione e all’attuazione del tributo.

 

La riscossione consiste nella raccolta dei tributi e in generale dei proventi fiscali.

 

Gli Enti della riscossione (in genere l'Agenzia delle Entrate di Riscossione - ex Equitalia) invia una cartella di pagamento al contribuente e qualora questa non venga pagata o impugnata nei termini di legge, gli Enti di riscossione inziano la fase esecutiva.

 

Gli Enti creditori possono essere:

le Amministrazioni comunali,;

l’Inps;

l’Agenzia delle Entrate o altri enti.

 

La riscossione coattiva viene effettuata nel caso in cui il contribuente non versi il saldo previsto da una cartella di pagamento entro i termini previsti (che corrispondono a sessanta giorni a partire dal momento della notifica) oppure non abbia presentato un ricorso.

Attraverso la riscossione coattiva l’amministrazione finanziaria pretende il pagamento di un tributo che non è stato pagato in maniera spontanea e neppure dopo la notificazione di un avviso di accertamento. Ma anche questi atti possono essere impugnati (come si vedrà nel proseguo della trattatzione).

L'Ente di riscossione, quindi, formerà un ruolo esecutivo che è il primo passo in vista di un recupero forzato. 

Impugnare cartelle dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)

Impugnare cartelle dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) - Studio Legale Novara

E' possibile impugnare le cartelle dell'Agenzia delle Entrate di Riscossione (ex Equitalia).

 

Le cartelle di pagamento emesse da Equitalia sono impugnabili entro termini differenti e tassativi. Questi mutano a seconda sia del motivo dell'impugnazione sia della natura dell’importo che l’Agente della riscossione chiede in pagamento.

 

A titolo meramente indicativo e non esaustivo si indicano alcuni esempi.

E' opportuno, vista la complessità della norma vigente, rivolgersi subito al professionista al fine di poter effettuare un'attento studio di fattibiliutà della notifica ricevuta.

 

1) se la cartella si riferisce a sanzioni per violazioni del codice della strada:

– trenta giorni;

– venti giorni di tempo [se il motivo dell’impugnazione è qualche vizio formale della cartella stessa (ad esempio, mancanza di firma della cartella, mancanza delle indicazioni del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo o di compilazione della cartella etc.)];

2) se la cartella si riferisce a contributi previdenziali Inps o Inail:

– quaranta giorni se il motivo di impugnazione si riferisce a vizi relativi al ruolo;

– venti giorni di tempo per proporre opposizione se eccepirà vizi formali relativi alla cartella;

3) se la cartella si riferisce a tasse o tributi statali o comunali, il cittadino avrà solo e sempre sessanta giorni di tempo per impugnarla qualunque sia il vizio che vorrà sollevare e dovrà farlo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’Ente creditore.

Esecuzioni

Le principali procedure cautelari relative alla riscossione coattiva sono: il fermo amministrativo, l’iscrizione ipotecaria e il pignoramento (si amobiliare sia immobiliare).

Detti atti esecutivi, se vi sono gli estremi, possono essere impugnati: proponendo, anche, richiesta di sospensione.

 

 

Il BOLLO AUTO SI PRESCRIVE IN 3 ANNI

Il BOLLO AUTO SI PRESCRIVE IN 3 ANNI - Studio Legale Novara

La prescrizione del bollo auto è di tre anni in tutto il territorio italiano. Ciò perché la normativa che regola la tassa automobilistica è statale e, quindi, è la legge centrale che regola anche i termini di prescrizione. Stabilire un diverso termine di prescrizione a seconda della Regione costituirebbe una illegittima discriminazione tra i contribuenti che sarebbe contraria alla Costituzione. In particolare la legge stabilisce che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Nonostante la norma sia chiara, oggi in Piemonte, la Regione continua a richiedere la riscossione coattiva, spesso mediante l'ente Soris S.p.A.

E' quindi importante, verificare i termini di prescrizione per evitare di pagare somme non più dovute.