Studio Legale Novara Avvocato Marco Novara
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Lavoro

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"Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana e si pone con un limite invalicabile: le forze sociali che contano per se stesse, il crescere dei centri di decisione, il pluralismo che esprime la molteplicità irriducibile delle libere forme della vita comunitaria".

                                                                             (Aldo Moro)

Impugnazione del licenziamento

Per impugnare un licenziamento occorre rispettare due termini perentori:

entro il primo termine - 60 giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento - occorre impugnare la lettera di licenziamento;

entro il secondo termine - 180 giorni dall'impugazione del licenziamneto - occorre depositare ricorso in Tribunale.

I termini di cui sopra sono perentori e se non rispettati il lavoratore perde il diritto di far valere i propri diritti.

 

 

Differenze retributive

Per differenze retributive si intendono gli importi dovuti per legge al dipendente, a seguito della propria attività lavorativa e non corrisposti dal datore di lavoro.

Ad esempio:

 - erogazione di una retribuzione base inferiore a quella prevista dal C.C.N.L. di categoria;

 – mancato riconoscimento del passaggio ad una qualifica o ad un livello superiore come previsto nei vari C.C.N.L.;

 – errato inquadramento contrattuale del lavoratore;

 – mancata applicazione di scatti d’anzianità;

 – mancata erogazione di tutto o parte del T.F.R. al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

 – mancato riconoscimento delle ore di lavoro straordinario prestate dal lavoratore;

 – mancato riconoscimento di prebende comuqnue previste nel C.C.N.L. di categoria;

 - errori di calcolo nella busta paga legati ad una o più voci o ai calcoli fiscali.

Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro

Il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito dalla Legge 297/1982. La sua funzione è quella di provvedere al pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Il Fondo di Garanzia interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

 

Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato oltre ai soci di cooperative di lavoro.

Possono presentare domande anche gli eredi.

Mentre sono esclusi dall'intervento del Fondo:

 - i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali ( TFR pagato da INPS - Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri ( TFR pagato da CONSAP SpA);

 - i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all'ENPAIA e agli operai a tempo determinato;

 - i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni;

 - i giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall'INPGI.